STATUTO
TITOLO
I
Denominazione
- Sede
Art.
1
Si
è costituita, con sede in Roma P.zza G. Ronca n. 1 una Associazione
Sportiva Dilettantistica operante nei settori sportivo, ricreativo e
culturale che assume la denominazione di “A.S.D.
“S.P.Q.R. MMIX Roma Subbuteo”.
Essa
aderisce alla Libertas e relative strutture periferiche. Con delibera
del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni, agli
organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle
leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
Art.
1 bis
|
I
colori sociali sono il giallo ed il blu e il logo è quello
indicato in figura |
TITOLO
II
Scopo
- Oggetto
Art. 2
L'Associazione
è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico la cui attività è espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed
opera per fini sportivi dilettantistiche, attività ricreativi,
culturali, di turismo ed ambiente e solidali per l'esclusivo
soddisfacimento d'interessi collettivi.
Art.
3
L'Associazione
si propone di:
1.
Promuovere,
organizzare e praticare attività sportive dilettantistiche con
particolare riferimento alla disciplina del calcio da tavolo;
Promuovere ed organizzare attività didattica, in genere e di
formazione, aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive;
2.
Gestire
impianti, propri e di terzi, palestre, campi e strutture sportive di
ogni genere;
3.
Organizzare
squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, concorsi,
manifestazioni ed altre iniziative.
Inoltre
l'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti,
potrà:
Ø
Affiliarsi
od associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale,
nazionale od internazionale;
Ø
Attivare
rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per
gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o
attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e
iniziative sportive e culturali;
Ø
Allestire
e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed
eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o
ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci;
Ø
Organizzare
attività ricreative, culturali, turistiche
a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
Ø
Esercitare
in via meramente marginale e senza scopri di lucro, attività di
natura commerciale
per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative
amministrative e fiscali vigenti.
TITOLO
III
Soci
Art. 4
Il
numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le
persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e
che s'impegnino a realizzarli.
Art.
5
Chi
intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale,
al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e
ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli
organi dell'Associazione. All'atto della richiesta sarà rilasciata la
tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica
di Socio.
Art.
6
La
qualifica di Socio dà diritto:
-
a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
-
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per
tutte le delibere demandate dal presente statuto;
I
Soci sono tenuti:
-
all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle
deliberazioni assunte dagli organi sociali;
-
al pagamento del contributo associativo.
Art.
7
I
Soci sono tenuti a versare, entro il termine fissato dall’Organo
Amministrativo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione
dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata
annualmente per l'anno successivo e in ogni caso non potrà mai essere
restituita.
Le
quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO
IV
Recesso
- Esclusione
Art. 8
La
qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di
morte.
Art. 9
L'esclusione
sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
a.
che
non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi
dell'Associazione;
b.
che,
senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo
annuale;
c.
che
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi
dell'Associazione;
d.
che,
in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione
diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva
annotazione nel libro Soci.
Art. 10
Le
deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione
debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora
l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni,
ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.
TITOLO
V
Fondo
comune
Art. 11
Il
fondo comune è indivisibile ed è costituito da:
1.
contributi
associativi;
2.
Patrimonio
mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione
3.
eventuali
oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione
dai soci o da terzi per un miglior conseguimento degli
scopi sociali;
4.
avanzi
di gestione.
Costituiscono
inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui
sopra. È
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
L’eventuale
avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
Esercizio
Sociale
Art. 12
L'esercizio
sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
L’Organo Amministrativo entro quattro mesi, o a causa di particolari
eventi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il
rendiconto economico/finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea
degli associati per l'approvazione.
TITOLO
VI
Organi
dell'Associazione
Art. 13
Sono
Organi dell'Associazione:
Ø
Assemblea
degli Associati;
Ø
Presidente
della associazione;
Ø
Consiglio
Direttivo;
Tutte
le cariche sociali sono gratuite. E’ fatto divieto di ricoprire
cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito
della medesima disciplina.
Assemblee
Art. 14
Le
Assemblee sono ordinarie o straordinarie.
La
loro convocazione deve effettuarsi 10 giorni prima mediante avviso
scritto da affiggersi nel locale della Sede sociale almeno otto giorni
prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella
Sede o altrove, purché in Italia), la data e l'orario della prima e
della seconda convocazione.
Art. 15
L'Assemblea
Ordinaria:
a.
Approva
il bilancio consuntivo;
b.
procede
alla nomina delle cariche sociali;
c.
delibera
su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione
riservati alla sua competenza dal
presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d.
approva
gli eventuali regolamenti.
Essa
ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla
chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea
si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle
materie da trattare o da almeno 1/5 degli associati. In questo ultimo
caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data
richiesta.
Art. 16
L'Assemblea
di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare
sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento
dell'Associazione, nominando i liquidatori.
Art. 17
In
prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita
quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e
delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione,
l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
In
prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita
quando siano presenti i 3/4 degli associati aventi diritto e delibera a
maggioranza dei presenti. Le delibere relative sullo scioglimento
dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei 3/4
dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti .
Nelle
Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto e può
farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può
rappresentare più di cinque associati. Non possono partecipare alle
assemblee gli associati che non risultino in regola con il pagamento
delle quote sociali e non risultino in regola con il pagamento delle
quote sociali.
Art. 18
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal
Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La
nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Presidente
Art. 19
Il
Presidente, che viene eletto dalla Assemblea Ordinaria degli associati,
resta in carica quattro (4) anni ed è
rieleggibile, ha la rappresentanza e la firma legale
dell'Associazione. Al
Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria
amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di
straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le
sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Consiglio
Direttivo
Art. 20
Il
Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di
cinque (5) membri eletti dalla Assemblea Ordinaria dei soci. I
componenti del Consiglio restano in carica quattro (4) anni e sono
rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice
Presidente.
Il
Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, almeno due volte
l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso preso la sede
dell'associazione o mediante lettera da spedirsi non meno di otto (8)
giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga
la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti.
Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo
esemplificativo, al Consiglio:
a.
curare
l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b.
redigere
il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
c.
compilare
i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d.
stipulare
tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e.
deliberare
sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
f.
deliberare
circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
g.
nominare
i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in
cui si articola la vita
dell'Associazione;
h.
compiere
tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell'Associazione.
Art. 21
In
caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo
provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica
debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei
mancanti.
TITOLO
VII
Scioglimento
Art. 22
Lo
scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel
rispetto del quorum indicato all'articolo 17.
In
caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore,
scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni
mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni
residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utilità
generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo
sviluppo delle attività sportive, socio culturali, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
Legge 23/12/1996, n.662.
Norma
finale
Art. 23
In
applicazione della delibera n.1273 del 15/07/2004 del
Consiglio Nazionale del Coni “
allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi dell’associazione da
parte del Coni “ l’associazione, oltre ai requisiti previsti dalla
legislazione statale, ha l’obbligo di conformarsi alle norme e alle
direttive da parte del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle
Federazioni sportive Nazionali e del (eventuale
ente di promozione sportiva)
Per
quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in
quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di
legge vigenti.
DATA
06 Aprile 2009
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