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Statuto

 

Atto costitutivo

 

Regolamento di gioco

 

Regolamento semplificato

 

 

STATUTO

 

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art. 1

Si è costituita, con sede in Roma P.zza G. Ronca n. 1 una Associazione Sportiva Dilettantistica operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di  A.S.D. “S.P.Q.R. MMIX Roma Subbuteo”.

Essa aderisce alla Libertas e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

 

Art. 1 bis

I colori sociali sono il giallo ed il blu e il logo è quello indicato in figura

 

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 2

 

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed opera per fini sportivi dilettantistiche, attività ricreativi, culturali, di turismo ed ambiente e solidali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

 

Art. 3

 

L'Associazione si propone di:

1.  Promuovere, organizzare e praticare attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alla disciplina del calcio da tavolo; Promuovere ed organizzare attività didattica, in genere e di formazione, aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive;

2.   Gestire impianti, propri e di terzi, palestre, campi e strutture sportive di ogni genere;

3.   Organizzare squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative.

Inoltre l'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti, potrà:

Ø  Affiliarsi od associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale od internazionale;

Ø  Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e culturali;

Ø  Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci;

Ø  Organizzare attività ricreative, culturali, turistiche  a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;

Ø  Esercitare in via meramente marginale e senza scopri di lucro, attività di natura commerciale   per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

 

TITOLO III

Soci

Art. 4

 

 Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

 

Art. 5

 

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

 

Art. 6

 

La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento del contributo associativo.

 

Art. 7

 

I Soci sono tenuti a versare, entro il termine fissato dall’Organo Amministrativo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 8

 

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

 

Art. 9

 

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b.  che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;

c.  che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d.  che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

 

Art. 10

 

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

 

TITOLO V

Fondo comune

Art. 11

 

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da:

1.     contributi associativi;

2.     Patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione

3.     eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione dai soci o da terzi per un miglior    conseguimento degli scopi sociali;

4.     avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Esercizio Sociale

Art. 12

 

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. L’Organo Amministrativo entro quattro mesi, o a causa di particolari eventi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il rendiconto economico/finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.  

 

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 13

 

Sono Organi dell'Associazione:

Ø  Assemblea degli Associati;

Ø  Presidente della associazione;

Ø  Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono gratuite. E’ fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

Assemblee

Art. 14

 

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi 10 giorni prima mediante avviso scritto da affiggersi nel locale della Sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella Sede o altrove, purché in Italia), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

 

Art. 15

 

L'Assemblea Ordinaria:

a.     Approva il bilancio consuntivo;

b.     procede alla nomina delle cariche sociali;

c.     delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal       

       presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d.     approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno 1/5 degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta.

 

Art. 16

 

L'Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

 

Art. 17

 

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

 

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 3/4 degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere relative sullo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti .

 

Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto e può farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati. Non possono partecipare alle assemblee gli associati che non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali e non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.

 

Art. 18

 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. 

 

Presidente

Art. 19

 

Il Presidente, che viene eletto dalla Assemblea Ordinaria degli associati, resta in carica quattro (4) anni ed è  rieleggibile, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.  Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

 

Consiglio Direttivo

Art. 20

 

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri eletti dalla Assemblea Ordinaria dei soci. I componenti del Consiglio restano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso preso la sede dell'associazione o mediante lettera da spedirsi non meno di otto (8) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a.     curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b.     redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

c.     compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d.     stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e.     deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;

f.      deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

g.     nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita  

       dell'Associazione;

h.     compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

 

Art. 21

 

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. 

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 22

 

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'articolo 17.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, socio culturali, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

 

Norma finale

Art. 23

In applicazione della delibera n.1273 del 15/07/2004   del Consiglio Nazionale del Coni  “ allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi dell’associazione da parte del Coni “ l’associazione, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale, ha l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive da parte del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive Nazionali e del (eventuale ente di promozione sportiva)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

DATA 06 Aprile 2009

 

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